Artigo Revisado por pares

Le origini del concetto di feudo come istituto giuridico

2002; Volume: 114; Issue: 2 Linguagem: Italiano

10.3406/mefr.2002.9260

ISSN

1724-2150

Autores

Piero Brancoli Busdraghi,

Tópico(s)

Historical Economic and Legal Thought

Resumo

Lo scritto ha per tema la genesi della nozione di «feudo » nel senso preciso, rigorosamente giuridico, che fu proprio del termine sino alla fine del XVIII secolo : quello cioè di una concessione reale tipica, qualificata e condizionata da uno specifico comportamento (fedeltà ed eventualmente servizio) dovuto dal concessionario (vassallo) nei riguardi del concedente (signore). Il concetto perviene a compiuta maturazione intorno alla metà del XII secolo a seguito dell’elaborazione, avutasi nella giurisprudenza e nella consuetudine, delle norme emanate con l’Edictum de beneficiis dell’imperatore Corrado II sulla materia degli stipendi (beneficia, feuda) soliti a elargirsi alla militia del Regno Italico. Tali stipendi non hanno alcun rapporto con le concessioni reali fondiarie praticate a quell’epoca, ma consistono in assegnazioni di denaro o derrate precariamente imputate a determinati immobili, secondo una prassi generalmente seguita per ogni sorta di servizio. Le statuizioni dell’editto decisive per l’individualizzazione della categoria dei feudi militari riguardarono l’irrevocabilità dell’assegnazione, il divieto di trasferire lo stipendio da un immobile a un altro e il rinnovo dell’assegnazione al figlio del miles defunto. Tali statuizioni, in seguito arricchite e modificate in via negoziale e giurisprudenziale di pari passo con il declino dell’importanza del servizio (svolto in antico in modo continuato), si risolsero nel XII secolo nella comparsa del «feudo » come specifica concessione reale qualificata dalla semplice fedeltà, ossia dall’obbligo di non ledere i diritti e gli interessi del signore concedente e di aiutare quest’ultimo in situazioni di pericolo. La nuova figura così emersa, che venne teorizzata sul piano dogmatico da Oberto dall’Orto e da Pillio, si rivelò in campo politico, in molteplici situazioni, come un utile strumenti di raccordo fra i centri di potere locali e l’autorità di superiori ordinamenti statuali o egemonici.

Referência(s)